Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto l’art. 1 dell’ordinanza del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che stabilisce che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è il Presidente della Regione che “adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per l’evolversi della situazione epidemiologica”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 05 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l’articolo 2, che così dispone “Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1” ed l’articolo 3, comma 2, che così dispone: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.“;
Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 1, comma 1, che testualmente dispone: “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 1, comma 2, che testualmente dispone: “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 1, che stabilisce ulteriori misure urgenti di contenimento al fine di limitare il contagio da COVID-19 sul territorio nazionale;
Dato atto che le citate disposizioni comportano l’obbligo, per tutti i Cittadini, di limitare gli spostamenti dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, alle specifiche necessità individuate, autocertificando tali necessità per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;
Ritenuto di adottare le seguenti misure di contenimento, volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
ORDINA
- in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, nonché in attuazione del divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
- al fine di attuare la disposizione di cui al precedente punto n. 1, ai Sindaci è fatto obbligo di disporre la chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
- a tutti i Cittadini della Regione è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità di lavoro, personali o di salute definite dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte, per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;
- a tutti i Cittadini della Regione, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.
- la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità dal 20/03/2020 al 03/04/2020, salvo proroga dell’efficacia del DPCM del 09 /03/2020 e del DPCM dell’11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Trieste- Palmanova, 19 marzo 2020
IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA